L’associazione, senza scopo di lucro, denominata SOCIETA’ TOSCANA PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO, con sede a Firenze, persegue lo studio della storia del Risorgimento Italiano.
La Società Toscana per la storia del Risorgimento aggiorna il proprio Statuto con le norme che seguono.
La Società cura la conoscenza dell’ età del Risorgimento e dell’ Italia unita nel quadro europeo. Promuove incontri di studio, pubblicazioni, convegni, ricerche, incontri didattici di formazione e di aggiornamento e altre iniziative culturali anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali, studiosi italiani e stranieri, associazioni locali che abbiano gli stessi fini della Società.
Sono organi della Società: il Presidente, l’ Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’ Assemblea è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota d’ iscrizione. L’ Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno due volte l’ anno. L’ Assemblea ordinaria discute e decide in merito a questioni generali concernenti la Società; elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; approva i bilanci della Società. L’ Assemblea straordinaria approva le eventuali modifiche allo Statuto della Società e delibera sull’ eventuale scioglimento della stessa.
Il Consiglio è formato da quindici membri eletti dall’ Assemblea, a scrutinio segreto, per la durata di un triennio. I Consiglieri uscenti possono essere riconfermati.
Il Consiglio amministra i fondi sociali e coordina tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi della Società.
I membri del Consiglio, una volta eletti, provvedono ad eleggere il Presidente, due Vice-Presidenti, l’ Economo-Cassiere ed un Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno otto componenti e sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dall’ Assemblea dei Soci. Ha il compito di garantire la correttezza degli atti emessi dalla Società e di prendere visione dei conti consuntivi e dei bilanci preventivi formulando in proposito un motivato parere di legittimità. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’ Assemblea dei Soci e ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali, vigila e dà le disposizioni sulle pubblicazioni della Società. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente più anziano di età.
I Vice-Presidenti coadiuvano la Presidenza nelle sue funzioni per il raggiungimento dei fini della Società.
Il Segretario assiste il Presidente nell’ esercizio delle sue funzioni e controfirma gli atti ufficiali emanati dal Consiglio; vigila, insieme al Presidente, sulla compilazione dei processi verbali delle adunanze, sulla corrispondenza d’ ufficio e sulla conservazione dell’ archivio.
L’ Economo-Cassiere, insieme al Presidente, tiene in deposito i fondi della Società, cura la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.
L’ iscrizione a socio si consegue mediante la presentazione da parte di due soci al Consiglio Direttivo che ne valuta l’ idoneità.
La quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio.
Enti e Società esterni possono richiedere l’ iscrizione alla Società Toscana per la storia del Risorgimento e saranno rappresentati nell’ Assemblea da un loro delegato.
A personalità di particolare livello culturale il Consiglio può conferire il titolo di socio onorario.
Le risorse finanziarie della Società sono costituite dalle quote sociali e da altri fondi.
Nel caso di scioglimento della Società, l’ Assemblea dei Soci dispone che gli eventuali residui (mobili ed immobili) del patrimonio sociale vadano devoluti ad associazioni similari.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia e al regolamento interno.
La Società Toscana, per il raggiungimento dei propri fini, cura le seguenti pubblicazioni ufficiali:
Il Presidente della Società è Direttore della rivista e della collana. Il Consiglio Direttivo designa per l’ una e per l’ altra pubblicazione un Direttore responsabile, che sia comunque membro del Consiglio, ed altri collaboratori, questi ultimi anche esterni al Consiglio ma comunque soci della Società, che prestino la loro opera a titolo gratuito.
Il piano editoriale dell’ organo della Società è deciso dal Consiglio Direttivo, dietro proposta del Presidente. Le pubblicazioni da inserirsi nella Collana ufficiale della Società sono decise Consiglio Direttivo. La Società può inoltre, con parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo, curare pubblicazioni che esulino da quelle ufficiali e/o contribuire, insieme ad altri soggetti , alla pubblicazione di opere inerenti l’ oggetto sociale.
Possono essere Soci solo persone maggiorenni. Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto.
L’ Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio stesso o di almeno un quinto dei Soci.
La convocazione è effettuata mediante lettera, da spedirsi almeno sette giorni prima della data di convocazione, contenente l’ ordine del giorno il luogo la data e l’ ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione potrà essere indetta anche ad un’ ora di distanza dalla prima. I soci che non possono intervenire di persona all’ Assemblea possono farsi rappresentare, con delega da un altro socio. Le deleghe dovranno essere presentate, prima dell’ inizio dell’ Assemblea al Consiglio Direttivo e da questo accettate. Ogni socio può rappresentare per delega non più di tre soci. Le decisioni dell’ Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, risultino presenti, deleghe comprese, la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’ Assemblea assume le sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
Per le operazioni di voto riguardanti l’ elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, l’ Assemblea dovrà provvedere a costituire un seggio elettorale, nominandone un presidente e due scrutatori che, congiuntamente, dovranno sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Per il rinnovo del Consiglio Direttivo i soci possono votare non più di quindici nominativi, tratti dall’ elenco dei soci della Società. Nella medesima scheda i soci potranno indicare al massimo tre nominativi, sempre tratti dall’ elenco dei Soci, per l’ elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Sulla scheda di votazione il Consiglio Direttivo potrà proporre ai Soci una serie di possibili candidati sia per la carica di Consigliere che per quella di Revisore dei Conti.
L’ Assemblea è normalmente presieduta dal Presidente della Società.
L’ Assemblea straordinaria dei Soci è convocata e risulta regolarmente costituita secondo le procedure richieste per l’ Assemblea ordinaria. Solo per lo scioglimento dell’ associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è richiesto il voto favorevole dei tre quarti di tutti i soci della Società.
I verbali delle assemblee devono essere redatti dal Segretario della Società o, in sua assenza, da un membro del Consiglio designato a ciò dall’ Assemblea. I verbali, sottoscritti dal Segretario (o dal suo facente funzione) e dal Presidente della Società, sono sottoposti all’ approvazione dell’ Assemblea nella riunione immediatamente successiva.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno quattro volte l’ anno in modo da poter esaminare l’ attività svolta e da svolgere alla fine di ogni trimestre. Il Presidente può inoltre convocare il Consiglio tutte le volte che ne ravveda l’ esigenza. Il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato dal Presidente anche quando ne facciano richiesta scritta (debitamente motivata e firmata) almeno cinque Consiglieri. La convocazione deve avvenire per lettera, debitamente firmata, contenente l’ ordine del giorno, la sede, la data e l’ ora della riunione. La convocazione deve essere spedita a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissione di un consigliere questi è sostituito dal socio che risulta primo tra i non eletti (a parità di voti, vige il principio dell’ anzianità anagrafica).
Le firme sul deposito o sui depositi postali e/o bancari spettano al Presidente e all’ Economo-Cassiere. E’ fatto divieto al Presidente e all’ Economo-Cassiere di costituire depositi e/o fondi spese oltre a quelli ufficiali deliberati dal Consiglio stesso ed approvati dall’ Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di un fondo per le minute spese. Tale fondo, dell’ importo massimo di euro =500=, è rinnovabile più volte dal Consiglio Direttivo nel corso di uno stesso anno. L’ importo massimo del fondo è suscettibile di aumento nel corso degli anni nella misura del tasso ufficiale d’ inflazione. Il fondo è a disposizione del Presidente, coadiuvato dall’ Economo-Cassiere, per la copertura di quelle spese correnti di funzionamento che non sono soggette ad una specifica delibera del Consiglio Direttivo. Delle spese sostenute il Presidente dovrà rendere conto esibendo al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti regolari ricevute, sia al termine dell’ esercizio finanziario, sia quando eventualmente richieda durante l’ anno il reintegro del fondo.
Ogni documento di qualsiasi natura riguardante la Società deve essere conservato solo ed esclusivamente nella sede legale della stessa Società. E’ fatto divieto tassativo, salvo espressa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi componente del Consiglio Direttivo di detenere presso la propria persona e/o abitazione i libretti degli assegni degli eventuali conti correnti della Società. Non vi possono essere contemporaneamente, salvo espressa delibera del Consiglio Direttivo, più libretti per lo stesso conto corrente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere al Consiglio Direttivo e formulare pareri quando vi siano all’ ordine del giorno questioni che riguardano la propria competenza istituzionale. In caso di dimissione di un Revisore dei Conti, questi è sostituito dal socio che risulta il primo dei non eletti (a parità di voti vige il principio dell’ anzianità anagrafica)
Il Consiglio Direttivo può deliberare di avvalersi delle prestazioni di un Revisore dei Conti esterno alla Società, il cui compenso, assolvendo tutte le disposizioni di legge in materia, è determinato dal Consiglio stesso.
Il Revisore esterno deve essere iscritto, per legge, all’ Albo dei Revisori dei Conti.
Le pubblicazioni pervenute alla Società Toscana sono inventariate, schedate e collocate secondo le correnti regole biblioteconomiche. L’ accesso alla biblioteca della Società avviene secondo l’ orario normalmente stabilito dal Consiglio Direttivo. L’ accesso è libero. Il prestito a domicilio, consentito ai Consiglieri e ad altre persone autorizzate dal Consiglio Direttivo, può riguardare solo i volumi della Società, ad esclusione delle miscellanee. Eventuali deroghe potranno essere decise dal Consiglio Direttivo.
Per il materiale di proprietà della Società (opere a stampa, manoscritti, disegni, dipinti, sculture ecc.) di cui venisse chiesto il prestito per mostre o altri avvenimenti culturali, sarà il Consiglio Direttivo che prenderà visione delle richieste e deciderà sulla loro ammissibilità. Analogamente il Consiglio si riserverà di valutare richieste per la riproduzione fotografica o fotostatica del materiale di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo può deliberare di avvalersi della prestazione di uno o più collaboratori scientifici, esterni alla Società.
Il compenso dei collaboratori, assolvendo tutte le disposizioni di legge in materia, sarà determinato dal Consiglio Direttivo.